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AI Act: prima si censisce, poi si classifica

Il censimento dei sistemi di IA e i quattro filtri con cui classificarli secondo il Regolamento (UE) 2024/1689.

Maria Livia Rizzocirca 6 minuti di lettura

Ultimo aggiornamento:

In breve

L'inventario dei sistemi di IA è il primo passo della conformità all'AI Act: prima si censiscono tutti i sistemi, compresi quelli dentro software di terzi, poi si classificano con quattro filtri. Il primo accerta che si tratti davvero di un sistema di IA (art. 3, n. 1). Il secondo verifica che non rientri in una pratica vietata (art. 5). Il terzo valuta se sia ad alto rischio (art. 6). Il quarto individua gli obblighi di trasparenza (art. 50). Ogni sistema deve avere un ruolo (fornitore o deployer) e un responsabile.

Prima si censisce, poi si classifica

Ogni progetto di conformità all'AI Act si blocca sullo stesso punto: nessuno sa con precisione quali sistemi di IA l'azienda stia usando. Non è un caso. Molti non sono stati "adottati" come IA: stanno dentro il CRM, nel software HR, nello strumento di assistenza clienti. Il fornitore li ha aggiunti con un aggiornamento e nessuno ha avuto occasione di accorgersene.

Per questo il primo passo è un censimento, e solo dopo viene la classificazione.

Molti sistemi di IA non sono mai stati adottati come tali: sono arrivati con un aggiornamento del fornitore.

Il censimento: le informazioni essenziali

Per ogni sistema servono almeno:

  • Sistema e fornitore, compresi quelli integrati in software acquistati.
  • Funzione: che cosa fa, per chi, con quale effetto sulle persone.
  • Dati trattati: personali, particolari (art. 9 GDPR), relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), non personali.
  • Ruolo dell'azienda: fornitore o deployer (art. 3, nn. 3 e 4, Reg. (UE) 2024/1689).
  • Classificazione e obblighi che ne derivano.
  • Misure collegate: valutazioni d'impatto (privacy e diritti fondamentali), sorveglianza umana, conservazione dei log.
  • Referente interno, con ruolo e nome.

La distinzione di ruolo pesa più di quanto sembri. Lo stesso software comporta obblighi diversi se l'azienda lo sviluppa o se lo usa soltanto, e un sistema sviluppato internamente per la manutenzione predittiva può trasformare un'azienda tradizionale in fornitore senza che se ne sia resa conto.

I quattro filtri della classificazione

Filtro 1: è davvero un sistema di IA? La definizione è nell'art. 3, n. 1 del Regolamento. La Commissione ha adottato Linee guida (6 febbraio 2025) che ne scompongono sette elementi: sistema automatizzato, autonomia, adattabilità, obiettivi, inferenza, output, influenza sull'ambiente. L'inferenza è l'elemento decisivo. Di norma restano fuori i sistemi di ottimizzazione matematica, l'elaborazione di base dei dati, le euristiche classiche e i sistemi di previsione semplici. Le Linee guida non sono vincolanti: la valutazione resta caso per caso e l'interpretazione definitiva spetta alla Corte di giustizia UE.

Filtro 2: rientra in una pratica vietata? I divieti dell'art. 5 si applicano dal 2 febbraio 2025. Quelli introdotti dall'AI Omnibus (Reg. (UE) 2026/1744), cioè le lett. b bis) e b ter) sui sistemi che generano immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico, si applicano dal 2 dicembre 2026. Tra i più rilevanti per le imprese c'è il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Un software di analisi delle emozioni integrato in uno strumento di customer care o di HR può quindi essere vietato, anche se nessuno lo ha scelto per quello.

Filtro 3: è ad alto rischio? Si guarda all'art. 6, par. 1 (componenti di sicurezza o prodotti regolati dall'Allegato I e soggetti a valutazione di terzi) e all'art. 6, par. 2, con gli ambiti dell'Allegato III: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, servizi essenziali (compreso il merito creditizio), attività di contrasto, migrazione, giustizia. L'Omnibus ha introdotto anche chiarimenti sulla nozione di componente di sicurezza (art. 6, parr. 1 bis e 1 ter): i sistemi usati solo per assistenza agli utenti, ottimizzazione o controllo della qualità non lo sono, salvo che un loro guasto metta a rischio salute e sicurezza.

Filtro 4: comporta obblighi di trasparenza? L'art. 50 distingue per ruolo, e si applica dal 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi che interagiscono con persone devono informarle che parlano con un'IA (par. 1). Chi genera audio, immagini, video o testi sintetici deve prevedere una marcatura leggibile da una macchina (par. 2). I deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone esposte (par. 3). I deployer di deep fake o di testi generati su questioni di interesse pubblico devono dichiararne l'origine artificiale (par. 4).

Resta l'alfabetizzazione in materia di IA (art. 4, come riscritto dall'Omnibus). Fornitori e deployer adottano misure per sostenere la competenza del personale e di chi opera per loro conto, tenendo conto di conoscenze, esperienza e contesto d'uso. Non devono però garantire un livello specifico di competenza a ciascuna persona, e Commissione e Stati membri hanno il compito di sostenere le imprese, in particolare le PMI. L'obbligo vale a prescindere dal livello di rischio del sistema.

Che cosa si porta a casa

Un inventario ben fatto produce un risultato concreto: sapere quanti sistemi ci sono, quanti sono vietati, quanti ad alto rischio, quanti da classificare. In un'azienda media, già sei sistemi censiti possono rivelare un divieto da rimuovere e due casi di alto rischio. Il lavoro è completo quando ogni sistema ha un ruolo e un responsabile.

Domande frequenti

Che cosa deve contenere un inventario dei sistemi di IA?

Per ogni sistema: sistema e fornitore, funzione, dati trattati, ruolo dell'azienda (fornitore o deployer, art. 3, nn. 3 e 4), classificazione, misure collegate e referente interno.

Come si stabilisce se un software è un sistema di IA?

Si applica la definizione dell'art. 3, n. 1 del Regolamento (UE) 2024/1689. Le Linee guida della Commissione del 6 febbraio 2025 ne indicano sette elementi, di cui l'inferenza è quello decisivo. Non sono vincolanti: la valutazione è caso per caso e l'interpretazione definitiva spetta alla Corte di giustizia UE.

Il riconoscimento delle emozioni è vietato?

Lo è sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Un software di analisi delle emozioni integrato in uno strumento di customer care o di HR può quindi rientrare nel divieto.

Chi usa solo software di terzi ha obblighi?

Sì, come deployer. Valgono l'alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) e, se il sistema è ad alto rischio o comporta obblighi di trasparenza, gli obblighi del deployer (art. 26) e dell'art. 50.

AI ACT · ESEMPIO DIMOSTRATIVO

Inventario dei sistemi di IA

Sei sistemi censiti in un'azienda media. Aprite una scheda per vedere ruolo, classificazione e misure collegate.

6sistemi censiti
1vietato
2alto rischio
1da classificare

  • Chatbot assistenza clientiSoftware di terzi Deployer Trasparenza · art. 50
    Funzione
    Risponde alle richieste dei clienti sul sito e per messaggio.
    Dati trattati
    Personali (nome, contatti, contenuto delle richieste).
    Classificazione e obblighi
    Obblighi di trasparenza (art. 50, par. 1): chi interagisce va informato che parla con un'IA. L'obbligo di progettare il sistema in modo che l'avviso ci sia grava sul fornitore.
    Misure collegate
    Chiedere al fornitore conferma che l'avviso sia attivo. Alfabetizzazione del personale (art. 4).
    Referente interno
    Responsabile customer care.
  • Screening dei CVIntegrato in software di terzi Deployer Alto rischio · All. III, 4
    Funzione
    Ordina e valuta le candidature ricevute per le selezioni.
    Dati trattati
    Personali; nei curriculum possono comparire categorie particolari (art. 9 GDPR).
    Classificazione e obblighi
    Alto rischio, Allegato III, punto 4 (occupazione e gestione dei lavoratori). Obblighi del deployer (art. 26) dal 2 dicembre 2027.
    Misure collegate
    Istruzioni per l'uso e informazioni del fornitore, sorveglianza umana affidata a persone competenti, conservazione dei log, informazione delle persone soggette all'uso del sistema, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
    Referente interno
    Direttrice HR · Giulia Bianchi (nome di fantasia).
  • Scoring del creditoSoftware di terzi Deployer Alto rischio · All. III, 5
    Funzione
    Valuta l'affidabilità creditizia di persone fisiche per concedere dilazioni di pagamento.
    Dati trattati
    Personali, anche relativi alla situazione economica.
    Classificazione e obblighi
    Alto rischio, Allegato III, punto 5 (servizi essenziali, merito creditizio). Obblighi del deployer (art. 26) dal 2 dicembre 2027.
    Misure collegate
    Istruzioni per l'uso del fornitore, sorveglianza umana, conservazione dei log, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Da verificare anche le regole sulle decisioni automatizzate (art. 22 GDPR).
    Referente interno
    Direttore amministrazione e finanza.
  • Analisi delle emozioniIntegrato in software di terzi Deployer Vietato · art. 5, lett. f
    Funzione
    Rileva lo stato emotivo degli operatori dalla voce, durante le chiamate.
    Dati trattati
    Personali, ricavati dalla voce degli operatori.
    Classificazione e obblighi
    Vietato: riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Il divieto si applica dal 2 febbraio 2025.
    Misure collegate
    Verificare se la funzione è attiva e disattivarla. Chiedere al fornitore conferma scritta.
    Referente interno
    Direzione HR.
  • Manutenzione predittivaSviluppato internamente Fornitore Da classificare
    Funzione
    Prevede i guasti dei macchinari dall'analisi dei dati dei sensori.
    Dati trattati
    Non personali (dati di macchina).
    Ruolo
    Fornitore, perché il sistema è sviluppato internamente (art. 3, n. 3).
    Classificazione e obblighi
    Prima si verifica che sia davvero un sistema di IA (art. 3, n. 1, e Linee guida della Commissione): se si limita a previsioni semplici può restarne fuori. Poi si verifica se è componente di sicurezza di un prodotto regolato dall'Allegato I (art. 6, par. 1).
    Referente interno
    Responsabile produzione e manutenzione.
  • Assistente di scritturaSoftware di terzi Deployer Alfabetizzazione · art. 4
    Funzione
    Aiuta il personale a redigere e rivedere testi.
    Dati trattati
    Possibili dati personali inseriti dagli utenti nei testi.
    Classificazione e obblighi
    Nessun obbligo specifico oltre all'alfabetizzazione del personale (art. 4). Se i testi sono pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, può valere l'art. 50, par. 4: da verificare caso per caso.
    Misure collegate
    Regole d'uso (niente dati personali o riservati nei prompt) e formazione del personale.
    Referente interno
    Responsabile IT.

Esempio dimostrativo con nomi e dati di fantasia. Le valutazioni sono semplificate: la classificazione di un sistema reale richiede un'analisi del caso concreto. Riferimenti: Reg. (UE) 2024/1689, artt. 3, 4, 5, 6, 26, 50, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale. Contenuti aggiornati al 15 ottobre 2026.

Fonti: Reg. (UE) 2024/1689, artt. 3, 4, 5, 6, 50, 113, Allegati I e III, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 (AI Omnibus), in vigore dal 27.07.2026; Reg. (UE) 2016/679, artt. 9 e 10; Commissione europea, Linee guida sulla definizione di sistema di IA, 6 febbraio 2025. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale.

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