AI Act: prima si censisce, poi si classifica
Il censimento dei sistemi di IA e i quattro filtri con cui classificarli secondo il Regolamento (UE) 2024/1689.
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In breve
L'inventario dei sistemi di IA è il primo passo della conformità all'AI Act: prima si censiscono tutti i sistemi, compresi quelli dentro software di terzi, poi si classificano con quattro filtri. Il primo accerta che si tratti davvero di un sistema di IA (art. 3, n. 1). Il secondo verifica che non rientri in una pratica vietata (art. 5). Il terzo valuta se sia ad alto rischio (art. 6). Il quarto individua gli obblighi di trasparenza (art. 50). Ogni sistema deve avere un ruolo (fornitore o deployer) e un responsabile.
Prima si censisce, poi si classifica
Ogni progetto di conformità all'AI Act si blocca sullo stesso punto: nessuno sa con precisione quali sistemi di IA l'azienda stia usando. Non è un caso. Molti non sono stati "adottati" come IA: stanno dentro il CRM, nel software HR, nello strumento di assistenza clienti. Il fornitore li ha aggiunti con un aggiornamento e nessuno ha avuto occasione di accorgersene.
Per questo il primo passo è un censimento, e solo dopo viene la classificazione.
Molti sistemi di IA non sono mai stati adottati come tali: sono arrivati con un aggiornamento del fornitore.
Il censimento: le informazioni essenziali
Per ogni sistema servono almeno:
- Sistema e fornitore, compresi quelli integrati in software acquistati.
- Funzione: che cosa fa, per chi, con quale effetto sulle persone.
- Dati trattati: personali, particolari (art. 9 GDPR), relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), non personali.
- Ruolo dell'azienda: fornitore o deployer (art. 3, nn. 3 e 4, Reg. (UE) 2024/1689).
- Classificazione e obblighi che ne derivano.
- Misure collegate: valutazioni d'impatto (privacy e diritti fondamentali), sorveglianza umana, conservazione dei log.
- Referente interno, con ruolo e nome.
La distinzione di ruolo pesa più di quanto sembri. Lo stesso software comporta obblighi diversi se l'azienda lo sviluppa o se lo usa soltanto, e un sistema sviluppato internamente per la manutenzione predittiva può trasformare un'azienda tradizionale in fornitore senza che se ne sia resa conto.
I quattro filtri della classificazione
Filtro 1: è davvero un sistema di IA? La definizione è nell'art. 3, n. 1 del Regolamento. La Commissione ha adottato Linee guida (6 febbraio 2025) che ne scompongono sette elementi: sistema automatizzato, autonomia, adattabilità, obiettivi, inferenza, output, influenza sull'ambiente. L'inferenza è l'elemento decisivo. Di norma restano fuori i sistemi di ottimizzazione matematica, l'elaborazione di base dei dati, le euristiche classiche e i sistemi di previsione semplici. Le Linee guida non sono vincolanti: la valutazione resta caso per caso e l'interpretazione definitiva spetta alla Corte di giustizia UE.
Filtro 2: rientra in una pratica vietata? I divieti dell'art. 5 si applicano dal 2 febbraio 2025. Quelli introdotti dall'AI Omnibus (Reg. (UE) 2026/1744), cioè le lett. b bis) e b ter) sui sistemi che generano immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico, si applicano dal 2 dicembre 2026. Tra i più rilevanti per le imprese c'è il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Un software di analisi delle emozioni integrato in uno strumento di customer care o di HR può quindi essere vietato, anche se nessuno lo ha scelto per quello.
Filtro 3: è ad alto rischio? Si guarda all'art. 6, par. 1 (componenti di sicurezza o prodotti regolati dall'Allegato I e soggetti a valutazione di terzi) e all'art. 6, par. 2, con gli ambiti dell'Allegato III: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, servizi essenziali (compreso il merito creditizio), attività di contrasto, migrazione, giustizia. L'Omnibus ha introdotto anche chiarimenti sulla nozione di componente di sicurezza (art. 6, parr. 1 bis e 1 ter): i sistemi usati solo per assistenza agli utenti, ottimizzazione o controllo della qualità non lo sono, salvo che un loro guasto metta a rischio salute e sicurezza.
Filtro 4: comporta obblighi di trasparenza? L'art. 50 distingue per ruolo, e si applica dal 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi che interagiscono con persone devono informarle che parlano con un'IA (par. 1). Chi genera audio, immagini, video o testi sintetici deve prevedere una marcatura leggibile da una macchina (par. 2). I deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone esposte (par. 3). I deployer di deep fake o di testi generati su questioni di interesse pubblico devono dichiararne l'origine artificiale (par. 4).
Resta l'alfabetizzazione in materia di IA (art. 4, come riscritto dall'Omnibus). Fornitori e deployer adottano misure per sostenere la competenza del personale e di chi opera per loro conto, tenendo conto di conoscenze, esperienza e contesto d'uso. Non devono però garantire un livello specifico di competenza a ciascuna persona, e Commissione e Stati membri hanno il compito di sostenere le imprese, in particolare le PMI. L'obbligo vale a prescindere dal livello di rischio del sistema.
Che cosa si porta a casa
Un inventario ben fatto produce un risultato concreto: sapere quanti sistemi ci sono, quanti sono vietati, quanti ad alto rischio, quanti da classificare. In un'azienda media, già sei sistemi censiti possono rivelare un divieto da rimuovere e due casi di alto rischio. Il lavoro è completo quando ogni sistema ha un ruolo e un responsabile.
Domande frequenti
Che cosa deve contenere un inventario dei sistemi di IA?
Per ogni sistema: sistema e fornitore, funzione, dati trattati, ruolo dell'azienda (fornitore o deployer, art. 3, nn. 3 e 4), classificazione, misure collegate e referente interno.
Come si stabilisce se un software è un sistema di IA?
Si applica la definizione dell'art. 3, n. 1 del Regolamento (UE) 2024/1689. Le Linee guida della Commissione del 6 febbraio 2025 ne indicano sette elementi, di cui l'inferenza è quello decisivo. Non sono vincolanti: la valutazione è caso per caso e l'interpretazione definitiva spetta alla Corte di giustizia UE.
Il riconoscimento delle emozioni è vietato?
Lo è sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Un software di analisi delle emozioni integrato in uno strumento di customer care o di HR può quindi rientrare nel divieto.
Chi usa solo software di terzi ha obblighi?
Sì, come deployer. Valgono l'alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) e, se il sistema è ad alto rischio o comporta obblighi di trasparenza, gli obblighi del deployer (art. 26) e dell'art. 50.
AI ACT · ESEMPIO DIMOSTRATIVO
Inventario dei sistemi di IA
Sei sistemi censiti in un'azienda media. Aprite una scheda per vedere ruolo, classificazione e misure collegate.
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Chatbot assistenza clientiSoftware di terzi Deployer Trasparenza · art. 50
- Funzione
- Risponde alle richieste dei clienti sul sito e per messaggio.
- Dati trattati
- Personali (nome, contatti, contenuto delle richieste).
- Classificazione e obblighi
- Obblighi di trasparenza (art. 50, par. 1): chi interagisce va informato che parla con un'IA. L'obbligo di progettare il sistema in modo che l'avviso ci sia grava sul fornitore.
- Misure collegate
- Chiedere al fornitore conferma che l'avviso sia attivo. Alfabetizzazione del personale (art. 4).
- Referente interno
- Responsabile customer care.
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Screening dei CVIntegrato in software di terzi Deployer Alto rischio · All. III, 4
- Funzione
- Ordina e valuta le candidature ricevute per le selezioni.
- Dati trattati
- Personali; nei curriculum possono comparire categorie particolari (art. 9 GDPR).
- Classificazione e obblighi
- Alto rischio, Allegato III, punto 4 (occupazione e gestione dei lavoratori). Obblighi del deployer (art. 26) dal 2 dicembre 2027.
- Misure collegate
- Istruzioni per l'uso e informazioni del fornitore, sorveglianza umana affidata a persone competenti, conservazione dei log, informazione delle persone soggette all'uso del sistema, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
- Referente interno
- Direttrice HR · Giulia Bianchi (nome di fantasia).
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Scoring del creditoSoftware di terzi Deployer Alto rischio · All. III, 5
- Funzione
- Valuta l'affidabilità creditizia di persone fisiche per concedere dilazioni di pagamento.
- Dati trattati
- Personali, anche relativi alla situazione economica.
- Classificazione e obblighi
- Alto rischio, Allegato III, punto 5 (servizi essenziali, merito creditizio). Obblighi del deployer (art. 26) dal 2 dicembre 2027.
- Misure collegate
- Istruzioni per l'uso del fornitore, sorveglianza umana, conservazione dei log, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Da verificare anche le regole sulle decisioni automatizzate (art. 22 GDPR).
- Referente interno
- Direttore amministrazione e finanza.
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Analisi delle emozioniIntegrato in software di terzi Deployer Vietato · art. 5, lett. f
- Funzione
- Rileva lo stato emotivo degli operatori dalla voce, durante le chiamate.
- Dati trattati
- Personali, ricavati dalla voce degli operatori.
- Classificazione e obblighi
- Vietato: riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f). Il divieto si applica dal 2 febbraio 2025.
- Misure collegate
- Verificare se la funzione è attiva e disattivarla. Chiedere al fornitore conferma scritta.
- Referente interno
- Direzione HR.
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Manutenzione predittivaSviluppato internamente Fornitore Da classificare
- Funzione
- Prevede i guasti dei macchinari dall'analisi dei dati dei sensori.
- Dati trattati
- Non personali (dati di macchina).
- Ruolo
- Fornitore, perché il sistema è sviluppato internamente (art. 3, n. 3).
- Classificazione e obblighi
- Prima si verifica che sia davvero un sistema di IA (art. 3, n. 1, e Linee guida della Commissione): se si limita a previsioni semplici può restarne fuori. Poi si verifica se è componente di sicurezza di un prodotto regolato dall'Allegato I (art. 6, par. 1).
- Referente interno
- Responsabile produzione e manutenzione.
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Assistente di scritturaSoftware di terzi Deployer Alfabetizzazione · art. 4
- Funzione
- Aiuta il personale a redigere e rivedere testi.
- Dati trattati
- Possibili dati personali inseriti dagli utenti nei testi.
- Classificazione e obblighi
- Nessun obbligo specifico oltre all'alfabetizzazione del personale (art. 4). Se i testi sono pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, può valere l'art. 50, par. 4: da verificare caso per caso.
- Misure collegate
- Regole d'uso (niente dati personali o riservati nei prompt) e formazione del personale.
- Referente interno
- Responsabile IT.
Esempio dimostrativo con nomi e dati di fantasia. Le valutazioni sono semplificate: la classificazione di un sistema reale richiede un'analisi del caso concreto. Riferimenti: Reg. (UE) 2024/1689, artt. 3, 4, 5, 6, 26, 50, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale. Contenuti aggiornati al 15 ottobre 2026.
Fonti: Reg. (UE) 2024/1689, artt. 3, 4, 5, 6, 50, 113, Allegati I e III, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 (AI Omnibus), in vigore dal 27.07.2026; Reg. (UE) 2016/679, artt. 9 e 10; Commissione europea, Linee guida sulla definizione di sistema di IA, 6 febbraio 2025. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale.
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