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NIS2: siete dentro o fuori? Tre domande per capirlo

Tre domande su settore, dimensione e casi speciali per capire se rientrate nel D.Lgs. 138/2024.

Maria Livia Rizzocirca 6 minuti di lettura

Ultimo aggiornamento:

In breve

Rientrate nella NIS2 se operate in un settore degli Allegati I o II del D.Lgs. 138/2024 e superate le soglie della piccola impresa (art. 3, co. 2), oppure se rientrate in uno dei casi che prescindono dalla dimensione (art. 3, co. 5 e 6). Chi è dentro si registra ogni anno sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7). Chi è fuori deve comunque attendersi richieste contrattuali di sicurezza dai clienti soggetti alla direttiva.

NIS2: tre domande per capire da che parte state

La prima domanda che ci pongono i clienti sulla NIS2 è semplice: "ci riguarda?". La risposta richiede tre verifiche, da fare in ordine. Il quadro di riferimento è la Direttiva (UE) 2022/2555 (artt. 2 e 3) e il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, che l'ha recepita in Italia (artt. 3 e 6 e Allegati I-IV).

Essere fuori dall'ambito non significa essere fuori dalla questione.

1. Il settore

Il primo filtro è l'attività svolta. La normativa distingue:

  • Settori ad alta criticità (Allegato I): energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, settore sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC in ambito B2B, spazio.
  • Altri settori critici (Allegato II): servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, sostanze chimiche, alimenti, fabbricazione (tra cui dispositivi medici e diagnostici in vitro, computer ed elettronica, macchinari, autoveicoli), fornitori di servizi digitali come mercati online, motori di ricerca e social network, organismi di ricerca.

Le pubbliche amministrazioni (Allegato III) e le ulteriori tipologie di soggetti (Allegato IV) seguono criteri propri.

Per chi lavora nel deep tech il punto merita attenzione. Un produttore di dispositivi medici connessi, una piattaforma digitale o un fornitore di servizi cloud possono trovarsi nell'elenco senza averlo mai considerato.

2. La dimensione

Se operate in uno di questi settori, si guarda alla dimensione: il decreto si applica ai soggetti degli Allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese (art. 3 D.Lgs. 138/2024, con rinvio alla Raccomandazione 2003/361/CE). Si superano con almeno 50 dipendenti oppure con fatturato annuo e totale di bilancio entrambi superiori a 10 milioni di euro. Contano anche le imprese associate e collegate: un'impresa piccola in sé, inserita in un gruppo, può superare le soglie della piccola impresa e rientrare in ambito. L’aggregazione dei dati del gruppo non è però automatica: il decreto la esclude quando non è proporzionata, tenendo conto dell’indipendenza del soggetto dalle imprese collegate per sistemi informativi e di rete e per servizi forniti (art. 3, co. 4).

La dimensione determina anche la qualifica: sono soggetti essenziali, per i settori dell'Allegato I, quelli che superano i massimali per le medie imprese (art. 6, co. 1, lett. a); gli altri soggetti rientranti sono importanti.

3. I casi speciali

Alcuni soggetti rientrano a prescindere da dipendenti e fatturato (art. 3, co. 5 e 6):

  • fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
  • prestatori di servizi fiduciari;
  • gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS;
  • fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;
  • soggetti critici ai sensi della disciplina sulla resilienza (Direttiva (UE) 2022/2557);
  • pubbliche amministrazioni delle categorie dell'Allegato III.

Altri soggetti rientrano solo se individuati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (art. 3, co. 9 e 13): gli ex operatori di servizi essenziali ai sensi del D.Lgs. 65/2018, l'unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per attività sociali o economiche fondamentali, i soggetti la cui interruzione avrebbe un impatto significativo su sicurezza, incolumità o salute pubblica o un rischio sistemico, e quelli critici per la loro importanza a livello nazionale o regionale.

Nota per banche e infrastrutture finanziarie. Per i soggetti dei settori 3 e 4 dell'Allegato I (settore bancario e infrastrutture dei mercati finanziari) non si applicano l'art. 17 e i Capi IV e V del decreto, perché a essi si applica il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) (art. 3, co. 14).

Se siete dentro

Action items

  1. Verificare se siete soggetto essenziale o importante, mappando settore e dimensione (artt. 3 e 6).
  2. Registrarsi o aggiornare la registrazione sulla piattaforma dell'ACN: la finestra è annuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1).
  3. Portare il tema ai vertici: gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio, sovrintendono agli adempimenti e rispondono delle violazioni (art. 23 D.Lgs. 138/2024; art. 20 Direttiva (UE) 2022/2555). Devono inoltre seguire una formazione in materia di sicurezza informatica.

Se siete fuori, ma…

Essere fuori dall'ambito non significa essere fuori dalla questione. Chi fornisce tecnologia o servizi digitali a un'azienda NIS2 riceverà richieste contrattuali di standard di sicurezza elevati e tempi stringenti per la segnalazione di guasti o attacchi. La sicurezza della catena di approvvigionamento è infatti una misura obbligatoria per i vostri clienti (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555).

Per un primo orientamento abbiamo pubblicato NIS2 Scope Check, gratuito e senza registrazione, su deeptechlaw.it/lab. È un orientamento iniziale: la qualificazione definitiva richiede un'analisi del caso concreto.

Domande frequenti

La NIS2 si applica alle piccole imprese?

Di regola no: il D.Lgs. 138/2024 si applica ai soggetti degli Allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese (art. 3). Fanno eccezione i casi che prescindono dalla dimensione (art. 3, co. 5 e 6) e quelli in cui l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale individua il soggetto (art. 3, co. 9 e 13).

Quando ci si registra sulla piattaforma dell'ACN?

Ogni anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1, D.Lgs. 138/2024).

Chi risponde della sicurezza informatica in azienda?

Gli organi di amministrazione e direttivi: approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio, sovrintendono agli adempimenti, rispondono delle violazioni e devono seguire una formazione in materia di sicurezza informatica (art. 23).

Un fornitore di software fuori dall'ambito NIS2 è comunque coinvolto?

Indirettamente sì. La sicurezza della catena di approvvigionamento è una misura obbligatoria per i soggetti NIS2 (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555), che la riversano sui fornitori con richieste contrattuali e tempi stringenti di notifica degli incidenti.

PERCORSO · NIS2

NIS2: siete dentro o fuori?

Tre domande su settore, dimensione e casi speciali. Rispondete sì o no: alla fine un primo orientamento sul D.Lgs. 138/2024.

01SettoreOperate in uno dei settori degli Allegati I e II?
02DimensioneSuperate le soglie della piccola impresa?
03Casi specialiRientrate a prescindere dalle dimensioni?

Svolgete attività in settori ad alta criticità o in altri settori critici?

ALTA CRITICITÀ · ALL. I

  • Energia · elettricità, teleriscaldamento e teleraffrescamento, petrolio, gas, idrogeno
  • Trasporti · aereo, ferroviario, per vie d'acqua, su strada
  • Settore bancario
  • Infrastrutture dei mercati finanziari
  • Settore sanitario
  • Acqua potabile
  • Acque reflue
  • Infrastrutture digitali
  • Gestione dei servizi TIC · tra imprese (B2B)
  • Spazio

SETTORI CRITICI · ALL. II

  • Servizi postali e di corriere
  • Gestione dei rifiuti
  • Sostanze chimiche · fabbricazione, produzione e distribuzione
  • Alimenti · produzione, trasformazione e distribuzione
  • Fabbricazione · dispositivi medici e diagnostici in vitro, computer ed elettronica, apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi di trasporto
  • Fornitori di servizi digitali · mercati online, motori di ricerca, social network
  • Ricerca · organismi di ricerca

Pubbliche amministrazioni (All. III) e ulteriori tipologie di soggetti (All. IV) seguono criteri propri.

Superate le soglie della piccola impresa?

In sintesi: almeno 50 dipendenti, oppure fatturato annuo e totale di bilancio entrambi oltre 10 milioni di euro (Raccomandazione 2003/361/CE; art. 3, co. 2, D.Lgs. 138/2024). Contano anche le imprese associate e collegate: un'impresa piccola in sé, inserita in un gruppo, può superare le soglie della piccola impresa e rientrare in ambito. L'aggregazione dei dati del gruppo non è però automatica: il decreto la esclude quando non è proporzionata, tenendo conto dell'indipendenza del soggetto dalle imprese collegate per sistemi informativi e di rete e per servizi forniti (art. 3, co. 4).

Siete un soggetto critico a prescindere da dipendenti e fatturato?

RIENTRANO DI DIRITTO (ART. 3, CO. 5 E 6)

  • Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
  • Prestatori di servizi fiduciari
  • Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS
  • Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
  • Soggetti critici ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza
  • Pubbliche amministrazioni delle categorie dell'Allegato III

RIENTRANO SE INDIVIDUATI DALL'ACN (ART. 3, CO. 9 E 13)

  • Ex operatori di servizi essenziali (D.Lgs. 65/2018)
  • Unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per attività sociali o economiche fondamentali
  • Soggetti la cui interruzione avrebbe un impatto significativo su sicurezza, incolumità o salute pubblica, o un rischio sistemico
  • Soggetti critici per la loro importanza a livello nazionale o regionale

Probabilmente dentro

Cosa fare ora

  1. 01Verificate se siete soggetto essenziale o importante, mappando il vostro settore (Allegati I-IV) e la dimensione aziendale (artt. 3 e 6, D.Lgs. 138/2024).
  2. 02Registratevi o aggiornate la registrazione sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: la finestra è annuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1).
  3. 03Portate il tema ai vertici aziendali: gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio e rispondono delle violazioni (art. 23).

Probabilmente fuori, ma…

Cosa fare ora

Se siete fornitori di tecnologia o servizi digitali per un'azienda NIS2, aspettatevi richieste contrattuali di standard di sicurezza elevati e tempi stringenti di segnalazione dei guasti o attacchi.

  1. 01La sicurezza della catena di approvvigionamento è una misura obbligatoria per i vostri clienti (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555).
  2. 02Preparate una risposta standard con misure di sicurezza adottate, referente per gli incidenti e tempi di notifica.

Orientamento iniziale. Non costituisce parere legale. Le risposte non vengono salvate né inviate. Contenuti aggiornati al 15 ottobre 2026. Strumento completo: NIS2 Scope Check.

Fonti: Direttiva (UE) 2022/2555, artt. 2, 3, 20, 21; D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, artt. 3, 6, 7, 23, Allegati I-IV; Raccomandazione 2003/361/CE. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale.

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