NIS2: siete dentro o fuori? Tre domande per capirlo
Tre domande su settore, dimensione e casi speciali per capire se rientrate nel D.Lgs. 138/2024.
Ultimo aggiornamento:
In breve
Rientrate nella NIS2 se operate in un settore degli Allegati I o II del D.Lgs. 138/2024 e superate le soglie della piccola impresa (art. 3, co. 2), oppure se rientrate in uno dei casi che prescindono dalla dimensione (art. 3, co. 5 e 6). Chi è dentro si registra ogni anno sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7). Chi è fuori deve comunque attendersi richieste contrattuali di sicurezza dai clienti soggetti alla direttiva.
NIS2: tre domande per capire da che parte state
La prima domanda che ci pongono i clienti sulla NIS2 è semplice: "ci riguarda?". La risposta richiede tre verifiche, da fare in ordine. Il quadro di riferimento è la Direttiva (UE) 2022/2555 (artt. 2 e 3) e il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, che l'ha recepita in Italia (artt. 3 e 6 e Allegati I-IV).
Essere fuori dall'ambito non significa essere fuori dalla questione.
1. Il settore
Il primo filtro è l'attività svolta. La normativa distingue:
- Settori ad alta criticità (Allegato I): energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, settore sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC in ambito B2B, spazio.
- Altri settori critici (Allegato II): servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, sostanze chimiche, alimenti, fabbricazione (tra cui dispositivi medici e diagnostici in vitro, computer ed elettronica, macchinari, autoveicoli), fornitori di servizi digitali come mercati online, motori di ricerca e social network, organismi di ricerca.
Le pubbliche amministrazioni (Allegato III) e le ulteriori tipologie di soggetti (Allegato IV) seguono criteri propri.
Per chi lavora nel deep tech il punto merita attenzione. Un produttore di dispositivi medici connessi, una piattaforma digitale o un fornitore di servizi cloud possono trovarsi nell'elenco senza averlo mai considerato.
2. La dimensione
Se operate in uno di questi settori, si guarda alla dimensione: il decreto si applica ai soggetti degli Allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese (art. 3 D.Lgs. 138/2024, con rinvio alla Raccomandazione 2003/361/CE). Si superano con almeno 50 dipendenti oppure con fatturato annuo e totale di bilancio entrambi superiori a 10 milioni di euro. Contano anche le imprese associate e collegate: un'impresa piccola in sé, inserita in un gruppo, può superare le soglie della piccola impresa e rientrare in ambito. L’aggregazione dei dati del gruppo non è però automatica: il decreto la esclude quando non è proporzionata, tenendo conto dell’indipendenza del soggetto dalle imprese collegate per sistemi informativi e di rete e per servizi forniti (art. 3, co. 4).
La dimensione determina anche la qualifica: sono soggetti essenziali, per i settori dell'Allegato I, quelli che superano i massimali per le medie imprese (art. 6, co. 1, lett. a); gli altri soggetti rientranti sono importanti.
3. I casi speciali
Alcuni soggetti rientrano a prescindere da dipendenti e fatturato (art. 3, co. 5 e 6):
- fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- prestatori di servizi fiduciari;
- gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS;
- fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;
- soggetti critici ai sensi della disciplina sulla resilienza (Direttiva (UE) 2022/2557);
- pubbliche amministrazioni delle categorie dell'Allegato III.
Altri soggetti rientrano solo se individuati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (art. 3, co. 9 e 13): gli ex operatori di servizi essenziali ai sensi del D.Lgs. 65/2018, l'unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per attività sociali o economiche fondamentali, i soggetti la cui interruzione avrebbe un impatto significativo su sicurezza, incolumità o salute pubblica o un rischio sistemico, e quelli critici per la loro importanza a livello nazionale o regionale.
Nota per banche e infrastrutture finanziarie. Per i soggetti dei settori 3 e 4 dell'Allegato I (settore bancario e infrastrutture dei mercati finanziari) non si applicano l'art. 17 e i Capi IV e V del decreto, perché a essi si applica il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) (art. 3, co. 14).
Se siete dentro
Action items
- Verificare se siete soggetto essenziale o importante, mappando settore e dimensione (artt. 3 e 6).
- Registrarsi o aggiornare la registrazione sulla piattaforma dell'ACN: la finestra è annuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1).
- Portare il tema ai vertici: gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio, sovrintendono agli adempimenti e rispondono delle violazioni (art. 23 D.Lgs. 138/2024; art. 20 Direttiva (UE) 2022/2555). Devono inoltre seguire una formazione in materia di sicurezza informatica.
Se siete fuori, ma…
Essere fuori dall'ambito non significa essere fuori dalla questione. Chi fornisce tecnologia o servizi digitali a un'azienda NIS2 riceverà richieste contrattuali di standard di sicurezza elevati e tempi stringenti per la segnalazione di guasti o attacchi. La sicurezza della catena di approvvigionamento è infatti una misura obbligatoria per i vostri clienti (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555).
Per un primo orientamento abbiamo pubblicato NIS2 Scope Check, gratuito e senza registrazione, su deeptechlaw.it/lab. È un orientamento iniziale: la qualificazione definitiva richiede un'analisi del caso concreto.
Domande frequenti
La NIS2 si applica alle piccole imprese?
Di regola no: il D.Lgs. 138/2024 si applica ai soggetti degli Allegati I e II che superano i massimali per le piccole imprese (art. 3). Fanno eccezione i casi che prescindono dalla dimensione (art. 3, co. 5 e 6) e quelli in cui l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale individua il soggetto (art. 3, co. 9 e 13).
Quando ci si registra sulla piattaforma dell'ACN?
Ogni anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1, D.Lgs. 138/2024).
Chi risponde della sicurezza informatica in azienda?
Gli organi di amministrazione e direttivi: approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio, sovrintendono agli adempimenti, rispondono delle violazioni e devono seguire una formazione in materia di sicurezza informatica (art. 23).
Un fornitore di software fuori dall'ambito NIS2 è comunque coinvolto?
Indirettamente sì. La sicurezza della catena di approvvigionamento è una misura obbligatoria per i soggetti NIS2 (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555), che la riversano sui fornitori con richieste contrattuali e tempi stringenti di notifica degli incidenti.
PERCORSO · NIS2
NIS2: siete dentro o fuori?
Tre domande su settore, dimensione e casi speciali. Rispondete sì o no: alla fine un primo orientamento sul D.Lgs. 138/2024.
Svolgete attività in settori ad alta criticità o in altri settori critici?
ALTA CRITICITÀ · ALL. I
- Energia · elettricità, teleriscaldamento e teleraffrescamento, petrolio, gas, idrogeno
- Trasporti · aereo, ferroviario, per vie d'acqua, su strada
- Settore bancario
- Infrastrutture dei mercati finanziari
- Settore sanitario
- Acqua potabile
- Acque reflue
- Infrastrutture digitali
- Gestione dei servizi TIC · tra imprese (B2B)
- Spazio
SETTORI CRITICI · ALL. II
- Servizi postali e di corriere
- Gestione dei rifiuti
- Sostanze chimiche · fabbricazione, produzione e distribuzione
- Alimenti · produzione, trasformazione e distribuzione
- Fabbricazione · dispositivi medici e diagnostici in vitro, computer ed elettronica, apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi di trasporto
- Fornitori di servizi digitali · mercati online, motori di ricerca, social network
- Ricerca · organismi di ricerca
Pubbliche amministrazioni (All. III) e ulteriori tipologie di soggetti (All. IV) seguono criteri propri.
Superate le soglie della piccola impresa?
In sintesi: almeno 50 dipendenti, oppure fatturato annuo e totale di bilancio entrambi oltre 10 milioni di euro (Raccomandazione 2003/361/CE; art. 3, co. 2, D.Lgs. 138/2024). Contano anche le imprese associate e collegate: un'impresa piccola in sé, inserita in un gruppo, può superare le soglie della piccola impresa e rientrare in ambito. L'aggregazione dei dati del gruppo non è però automatica: il decreto la esclude quando non è proporzionata, tenendo conto dell'indipendenza del soggetto dalle imprese collegate per sistemi informativi e di rete e per servizi forniti (art. 3, co. 4).
Siete un soggetto critico a prescindere da dipendenti e fatturato?
RIENTRANO DI DIRITTO (ART. 3, CO. 5 E 6)
- Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
- Prestatori di servizi fiduciari
- Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS
- Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
- Soggetti critici ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza
- Pubbliche amministrazioni delle categorie dell'Allegato III
RIENTRANO SE INDIVIDUATI DALL'ACN (ART. 3, CO. 9 E 13)
- Ex operatori di servizi essenziali (D.Lgs. 65/2018)
- Unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per attività sociali o economiche fondamentali
- Soggetti la cui interruzione avrebbe un impatto significativo su sicurezza, incolumità o salute pubblica, o un rischio sistemico
- Soggetti critici per la loro importanza a livello nazionale o regionale
Probabilmente dentro
Cosa fare ora
- 01Verificate se siete soggetto essenziale o importante, mappando il vostro settore (Allegati I-IV) e la dimensione aziendale (artt. 3 e 6, D.Lgs. 138/2024).
- 02Registratevi o aggiornate la registrazione sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: la finestra è annuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio (art. 7, co. 1).
- 03Portate il tema ai vertici aziendali: gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di attuazione delle misure di gestione del rischio e rispondono delle violazioni (art. 23).
Probabilmente fuori, ma…
Cosa fare ora
Se siete fornitori di tecnologia o servizi digitali per un'azienda NIS2, aspettatevi richieste contrattuali di standard di sicurezza elevati e tempi stringenti di segnalazione dei guasti o attacchi.
- 01La sicurezza della catena di approvvigionamento è una misura obbligatoria per i vostri clienti (art. 21, par. 2, lett. d, Direttiva (UE) 2022/2555).
- 02Preparate una risposta standard con misure di sicurezza adottate, referente per gli incidenti e tempi di notifica.
Orientamento iniziale. Non costituisce parere legale. Le risposte non vengono salvate né inviate. Contenuti aggiornati al 15 ottobre 2026. Strumento completo: NIS2 Scope Check.
Fonti: Direttiva (UE) 2022/2555, artt. 2, 3, 20, 21; D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, artt. 3, 6, 7, 23, Allegati I-IV; Raccomandazione 2003/361/CE. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale.
Dalla lettura alla governance
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