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Tracking pixel nelle email: il 29 ottobre scade l'adeguamento

Che cosa chiede il Garante, quando serve il consenso e che cosa fare entro il 29 ottobre 2026.

Maria Livia Rizzocirca 6 minuti di lettura

Ultimo aggiornamento:

In breve

Il termine per adeguarsi alle linee guida del Garante privacy sui tracking pixel nelle email è il 29 ottobre 2026, sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29 aprile 2026). Serve un'informativa chiara, il consenso preventivo per il tracciamento individuale delle aperture, una revoca facile e granulare e la definizione dei ruoli con il fornitore di invio. Sono previste deroghe, tra cui le statistiche aggregate e anonime e i messaggi di sicurezza. Per i trattamenti già in corso vale un regime transitorio.

Il termine del 29 ottobre e che cosa lo ha fissato

Il tracking pixel è un'immagine trasparente di un solo pixel, ospitata su un server remoto. Si attiva quando il destinatario apre il messaggio e le immagini vengono caricate. Rileva se e quando l'email è stata aperta, quante volte, e dati tecnici come indirizzo IP e tipo di dispositivo.

La criticità sta nel fatto che opera senza che il destinatario se ne accorga, e per questo il Garante lo considera particolarmente invasivo. Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, ha adottato linee guida dedicate. La norma di riferimento è l'art. 122 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), che recepisce la direttiva e-Privacy, con il GDPR come quadro generale.

Le linee guida concedono sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per adeguarsi: da qui il termine del 29 ottobre 2026. Il Garante ha inoltre annunciato che la verifica dell'applicazione rientra tra le attività ispettive previste per il secondo semestre 2026.

Finché il dato è aggregato e anonimo il quadro è più permissivo. Quando si guarda al singolo destinatario serve il suo consenso.

Chi è coinvolto

Il tema non riguarda solo chi invia la newsletter.

  • Il mittente, di regola titolare del trattamento.
  • Il fornitore di invio, cioè la piattaforma di email marketing, spesso in SaaS.
  • Altri soggetti: fornitori di liste e della tecnologia di tracciamento, chi crea i contenuti.
  • I ruoli vanno definiti caso per caso: responsabile del trattamento o contitolare (art. 26 GDPR).

Il pixel va dichiarato in ogni tipo di messaggio: newsletter, DEM, email transazionali e di servizio.

Quando serve il consenso

L'art. 122 del Codice privacy pone un divieto generalizzato, salvo consenso o una delle deroghe previste dalla norma. Il Garante indica alcuni casi in cui il consenso non è necessario "allo stato attuale delle conoscenze". L'elenco è esemplificativo: la riconducibilità del trattamento a una deroga spetta in prima battuta al titolare.

Senza consenso, secondo gli esempi del Garante:

  • statistiche aggregate, come il tasso di apertura complessivo, con un pixel uguale per tutti i destinatari della campagna e anonimizzazione di IP e dati tecnici correlati;
  • ragioni di sicurezza, come verificare che un'email di conferma o di reset password sia aperta su un terminale noto per appartenere all'utente;
  • messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l'obbligo giuridico di inviare e per i quali rileva l'effettiva presa di conoscenza del destinatario (comunicazioni contrattuali, notifiche di incidenti di sicurezza, avvisi anti-phishing).

Con consenso preventivo:

  • sapere chi ha aperto quale campagna, per ottimizzarla;
  • adattare la frequenza di invio al comportamento del singolo;
  • costruire profili commerciali sulla base delle aperture.

Il criterio è l'individualizzazione: finché il dato è aggregato e anonimo il quadro è più permissivo, quando si guarda al singolo destinatario serve il suo consenso.

Cinque cose da fare entro il 29 ottobre

  1. Informativa. Dichiarare il pixel in modo chiaro, anche con un'informativa a più livelli.
  2. Consenso. Per i nuovi indirizzi, raccoglierlo al momento dell'iscrizione. Può essere unito al consenso al marketing, se la richiesta è neutra e priva di forzature.
  3. Revoca. Deve essere facile e granulare, anche solo per il tracciamento, per esempio con un link nel footer. Il rifiuto non deve limitare il servizio, e le scelte vanno registrate.
  4. Privacy by design. Il Garante suggerisce identificativi non sequenziali, con la corrispondenza all'indirizzo email mantenuta in un livello interno separato, così che l'indirizzo non compaia nella richiesta del pixel (art. 25 GDPR).
  5. Ruoli. Chiarire i rapporti con il fornitore di invio e con gli altri soggetti coinvolti.

Da dove cominciare

Il primo passo è concreto e richiede poco tempo: aprire le impostazioni della piattaforma di invio e controllare dove è attivo il tracciamento delle aperture. Spesso è attivo per impostazione predefinita, anche su email per le quali nessuno ne ha valutato la necessità. Il resto dell'adeguamento parte da quella mappa.

Domande frequenti

Serve il consenso per i tracking pixel nelle email?

Di regola sì, perché si applica l'art. 122 del Codice privacy. Il Garante indica però alcuni casi in cui il consenso non è necessario, tra cui le statistiche aggregate e anonime, la sicurezza dell'autenticazione e i messaggi che il titolare ha l'obbligo giuridico di inviare. L'elenco è esemplificativo e la valutazione spetta al titolare.

Entro quando bisogna adeguarsi?

Entro il 29 ottobre 2026, sei mesi dopo la pubblicazione delle linee guida in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 29 aprile 2026).

Che cosa vale per le liste di contatti già in uso?

Un regime transitorio: informativa con il primo invio utile (o il primo momento di discontinuità) e un meccanismo di revoca anche granulare del consenso.

Il consenso ai tracking pixel può essere unito a quello al marketing?

In linea di principio sì, se la richiesta è formulata in modo neutro e privo di forzature. L'interessato deve poter revocare anche solo il tracciamento.

Chi risponde del trattamento?

Di regola il mittente, come titolare. I ruoli del fornitore di invio e degli altri soggetti vanno definiti caso per caso (responsabile o contitolare, art. 26 GDPR).

GARANTE PRIVACY · LINEE GUIDA SUI TRACKING PIXEL

Cinque cose da fare entro il 29 ottobre

Termine di adeguamento: .
Sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 29 aprile 2026). Il Garante ha annunciato che la verifica rientra tra le attività ispettive del secondo semestre 2026.

DA DOVE COMINCIAREAprire le impostazioni della piattaforma di invio e controllare dove è attivo il tracciamento delle aperture. Da quella mappa parte il resto dell'adeguamento.
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RED FLAGPer i trattamenti già in corso le linee guida prevedono un regime transitorio: informativa al primo invio utile e meccanismo di revoca granulare. Chi ha liste storiche non deve ricominciare da zero, ma deve poter dimostrare di avere attivato questi due presidi.

Le spunte servono solo a tenere il conto in questa pagina: non vengono salvate né inviate. Riferimenti: Garante privacy, provv. n. 284 del 17.04.2026; D.Lgs. 196/2003, art. 122; Reg. (UE) 2016/679, artt. 25 e 26. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale. Contenuti aggiornati al 15 ottobre 2026.

Fonti: Garante privacy, Linee guida sui tracking pixel nelle email, provv. n. 284 del 17.04.2026 (doc. web 10241943); Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2026; Garante privacy, news del 5.10.2026 (doc. web 10303585); D.Lgs. 196/2003, art. 122; Reg. (UE) 2016/679, artt. 7, 25, 26. Contenuto informativo. Non costituisce parere legale.

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